Art. 16.
(Soppressione dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno).

      1. È soppresso l'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
      2. È soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
      3. È soppressa la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.